POLIZZE CATASTROFI OBBLIGATORIE

 

Adeguamento per le imprese entro il 31 marzo 2025

 

Il 31 marzo 2025 entra in vigore il nuovo obbligo per tutte le imprese italiane che prevede la stipula di polizza assicurativa contro il rischio di catastrofi naturali. Si tratta dell’attuazione del D.M. 30 gennaio 2025 n. 18 (pubblicato in G.U. lo scorso 27 febbraio), col quale sono state disciplinate le modalità attuative delle polizze catastrofali (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni).

La norma risponde all’esigenza di prevedere una copertura obbligatoria per le aziende a fronte di eventi che si manifestano con sempre maggiore frequenza e intensità ma con un onere assicurativo in capo a queste.

 

In base alle previsioni del D.M. 18/2025, l’adeguamento alle nuove previsioni di legge degli attuali testi delle polizze assicurative per eventi catastrofali deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto per le nuove stipule. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alla previsione di legge, decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa catastrofale riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese in base all’art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese agricole (art. 2135 del Codice civile).

La copertura deve riguardare i danni cagionati a tutto ciò incluso nel bilancio, da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese che non si adegueranno al nuovo obbligo di assicurazione verranno penalizzate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Oggetto della copertura

Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale, per cui dalla medesima resta fuori il magazzino.

Le definizioni richiamano le immobilizzazioni di cui all’art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, esclusivamente a quelle «a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa».

Ciò vorrebbe dire che si tratti di: terreni, fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni comunque pertinenziali all’edificio, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, a uso foresteria, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne) che resterebbero esclusi dall’applicazione normativa, in quanto rappresentano un investimento di mezzi finanziari.

Invece gli impianti e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio).

Accanto a questi ultimi, resta fuori anche l’altra categoria del magazzino, facente parte dell’attivo circolante.

 

Calcolo dei nuovi premi

Sotto il profilo assicurativo, la norma primaria (co. 103) prevede che le compagnie possano assumere direttamente il rischio, oppure agire in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese. E’ anche previsto un intervento di Sace a favore sia degli assicuratori sia dei riassicuratori.

Per i premi, che vengono calcolati in base al rischio, si considerano:

Per la copertura di danni fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere uno scoperto massimo del 15% a carico dell’assicurato, se concordato tra le parti. Per importi superiori o nel caso di grandi imprese, la percentuale di danni a carico dell'assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

 

Esclusione per i soggetti agricoli

L’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice civile è escluso dall’obbligo assicurativo contro il rischio catastrofale, poiché il D.M. 30 gennaio 2024 nel definire l’«assicurato», non contempla le imprese agricole.

L’esclusione del settore agricolo dal nuovo obbligo è motivata dalla «specialità» delle norme che disciplinano il comparto, caratterizzato da un diverso e maggiore rischio per calamità atmosferiche. Infatti, l’art. 1, co. 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito il fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali arrecati alle produzioni da alluvioni, gelo-brina e siccità, finalizzato alla copertura dei rischi derivanti a tutte le imprese agricole beneficiarie dei pagamenti diretti Pac.

Particolari difficoltà possono sorgere nel monitoraggio dell’obbligo per le imprese dedite anche alle attività connesse per le quali il confine tra carattere agricolo e commerciale è molto labile. Per il co. 3 dell’art. 2135 del Codice civile, sono connesse a quella agricola le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, tra le quali quelle di ricezione e ospitalità, e valorizzazione del territorio, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercita. Dovendosi guardare al criterio civilistico e non fiscale, il concetto di prevalenza va declinato secondo questi parametri non rilevando volume d’affari o di ricavi delle due attività (agricola e connessa).

 

 

07/03/2025

 

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